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La sentenza n.5152/99 della Sezione Lavoro

La sentenza n.5152/99 della Sezione Lavoro

Il malato di mente ha diritto 
all’accompagnamento

(Cassazione 5152/99)

Anche un soggetto affetto da malattia psichica ha diritto all’indennità di accompagnamento da parte del Ministero dell’Interno, se alla totale inabilità al lavoro per effetto della malattia si aggiunge l’impossibilità di muoversi senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Questo il principio sancito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno che non voleva riconoscere il diritto all’indennità di accompagnamento ad un individuo affetto da infermità di mente. La Suprema Corte afferma invece che l’indennità di accompagnamento spetta anche ad un soggetto affetto da malattia psichica che necessiti "di un’assistenza continua per gli atti quotidiani della vita", in quanto un tale soggetto "può essere incapace di provvedere alla propria persona e ai bisogni della vita quotidiana o impossibilitato a deambulare senza l’altrui aiuto". (10 giugno 1999)

Sentenza della Sezione Lavoro n.5152 depositata il 26 maggio 1999.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati (…)

 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, rappresentato e difeso dall’avvocatura Generale dello Stato, ope legis;

ricorrente

contro (…);

intimato

avverso la sentenza 1018/97 del Tribunale di Napoli, depositata il 25/02/97 R.G.N. 44321/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Consigliere relatore (…);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cinque Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 7 febbraio 1997/25 febbraio 1997 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno nei confronti di R. M. avverso la sentenza del Pretore della stessa città in data 16 maggio/19 maggio 1994.

Il Tribunale osservava che anche sulla base dell'accertamento eseguito in appello con la rinnovazione della consulenza tecnica il M. era risultato affetto da deficit intellettivo di grado medio-grave con turbe del comportamento e da grave deficit visivo binoculare che lo rendevano inabile al lavoro nella misura del 100% con conseguente diritto alla pensione di inabilità civile e all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 aprile 1991.

Contro la suindicata sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il M. non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Con il primo motivo il Ministero ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata o del procedimento in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. nonché motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C..

In particolare sostiene il Ministero che essendo stato accertato attraverso la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, confermata da quella di appello, che il M. risulta affetto da deficit intellettivo medio grave con turbe del comportamento, il medesimo non avrebbe potuto, in quanto incapace di intendere e di volere, agire in giudizio senza essere adeguatamente rappresentato.

Da ciò la nullità della sentenza e del procedimento in conseguenza della nullità della procura rilasciata al difensore nel ricorso introduttivo del giudizio. La doglianza è infondata.

L'art. 75 C.P.C. , nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce soltanto a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale.

Ne consegue che questa anche se viene accertata nel corso di un giudizio in tema di invalidità a fini previdenziali o assistenziali con decorrenza, come nella specie, anteriore alla proposizione dell'azione giudiziaria diretta al conseguimento di un beneficio previdenziale o assistenziale, non rende nulla la procura rilasciata dall'assicurato al difensore per il ricorso introduttivo del giudizio, né tanto meno nullo il successivo procedimento.

Con il secondo motivo il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n.18/80 [1] nonché dell'art. 12 della legge n.118 del 1971 [2] in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C., nonché omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando l'inconfigurabilità del requisito sanitario costituito dall'infermità psichica ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, esplicandosi l'opera dell'accompagnatore in favore di soggetti che si trovino in uno stato di impossibilità fisica ed esulando da tale opera l'assistenza di carattere generico volta a sopperire a uno stato di dipendenza psichica.

Inoltre le infermità riscontrate non sono tali da incidere in modo assoluto, ma solo in modo relativo, essendo l'infermità intellettiva di grado medio-grave e, altrettanto, il deficit visivo, essendo il M. cieco assoluto soltanto nell'occhio destro.

Anche tale doglianza è infondata.

L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n.508 del 1988 [3], spetta anche a un soggetto affetto da malattia psichica, se alla totale inabilità al lavoro per effetti della malattia si aggiunge l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero se il soggetto abbisogna di un'assistenza continua, per gli atti quotidiani della vita, non occorrendo la sussistenza di entrambe le condizioni (v. Cass. 27.9.1991 n.10094).

Anche il soggetto affetto da malattia psichica, perciò, può essere incapace di provvedere alla propria persona e ai bisogni della vita quotidiana o impossibilitato a deambulare senza l'altrui aiuto.

Ne consegue che non sussiste alcuna incompatibilità tra l'eseguito accertamento ad opera del Tribunale della malattia psichica e il riconoscimento conseguente del diritto all’indennità di accompagnamento.

Inammissibili in sede di legittimità si appalesano, poi le censure mosse dalla valutazione del grado invalidante delle infermità accertate, risolvendosi esse in un riesame del merito e dei mezzi di prova riservati in via esclusiva al giudice del fatto alla sola condizione che egli non incorra in un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360 primo comma n.5 c.p.c.

Nella specie, pero, il Ministero ricorrente non si è doluto di tale vizio in riferimento alla sentenza impugnata.

Pertanto dovendosi respingere, anche tale secondo e ultimo articolato motivo, il proposto ricorso va rigettato.

Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non essendosi gli assicurati costituiti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 24 novembre 1998.

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 1999.

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