Diritto al lavoro delle persone disabili
Diritto al lavoro delle persone disabili
Legge n. 68 del 12/3/1999
Dopo oltre trent’anni cambiamo le regole per il collocamento obbligatorio delle persone disabili: la legge 68/1999 ha riformato la disciplina vigente. Le nuove regole sono entrate in vigore a fine gennaio 2000. Le novità maggiori riguardano l’ampliamento delle imprese pubbliche e private obbligate all’assunzione dei disabili e la possibilità di stipulare apposite convenzioni per facilitare l’avvio al lavoro.
Lo scopo della nuova legge è quello di assicurare il diritto al lavoro ampliando le possibilità occupazionali, migliorando l’inserimento per quelle persone che dispongono ancora di capacità lavorativa. Per completare l’iter della legge debbono essere emanati circolari e decreti per cui l’applicazione delle nuove norme sarà lenta.
Il tutto naturalmente dovrà essere verificato, nel corso del tempo, alla prova dei fatti e della stessa legge.
Soggetti interessati
- le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% riconosciuta dalle competenti commissioni per l’invalidità civile:
- invalidi al lavoro con grado superiore al 33% (invalidità accertata dall’INAIL)
- persone non vedenti o sordomute;
- invalidi di guerra, di servizio, con minorazioni iscritte dalla 1a alla 8a categoria del testo unico in materia di pensioni di guerra.
L’obbligo di assumere persone disabili riguarda le aziende con almeno 15 dipendenti e precisamente:
- da 15 a 35 dipendenti - 1 lavoratore disabile (per le imprese private se assumono nuovo personale);
- da 36 a 50 dipendenti – 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti devono riservare ai lavoratori disabili il 7% dei posti.
E’ prevista
- L’individuazione di mansioni che, in relazione all’attività svolta dall’azienda o amministrazione, non consente l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.
- l’istituzione di "servizi" che saranno denominati "uffici competenti" individuati dalle Regioni, preposti per:
- la tenuta delle liste e graduatorie, che sono pubbliche;
- il rilascio delle autorizzazioni – esoneri;
- la stipula di convenzioni con i datori di lavoro obbligati all’assunzione o meno che attuano programmi mirati all’inserimento nel mondo lavorativo dei disabili o attueranno programmi che saranno affidati dai servizi stessi;
- la selezione dei programmi ammessi a fruire degli incentivi.
Gli "uffici competenti" avranno la collaborazione dei servizi, sociali, sanitari, educativi e formativi esistenti sul territorio.
Che cosa bisogna fare
L’avviamento al lavoro avviene su richiesta del datore di lavoro al competente ufficio che detiene gli elenchi, che analizza le caratteristiche dei posti da assegnare.
I disabili disoccupati che vogliono approfittare di questa opportunità devono iscriversi nelle liste dei nuovi uffici di collocamento (per il momento presso l’ispettorato provinciale del lavoro).
Per ogni nominativo sarà fatta una scheda in cui sono annotati:
- il titolo di studio;
- le capacità lavorative, le abilità;
- le competenze, le inclinazioni;
- la natura e il grado della minorazione.
Compatibilità
In caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significativo cambiamento dell’organizzazione del lavoro, la persona disabile può chiedere l’accertamento della compatibilità delle mansioni affidate con il proprio stato di salute
Anche il datore di lavoro può far verificarne le condizioni di salute al fine di continuare o meno il rapporto di lavoro.
Gli accertamenti sono effettuati dalla Commissione Medica in base alla legge 104/92.
Il rapporto di lavoro può essere interrotto se la predetta Commissione accerta l’impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda. Il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione, per il tempo in cui dura l’incompatibilità.
Durante la sospensione, il lavoratore può essere adibito a tirocinio formativo. Il licenziamento è ammesso soltanto se la Commissione medica accerti la definitiva impossibilità di poter reinserire il disabile all’interno dell’azienda. In questo caso il datore di lavoro deve dare comunicazione agli uffici del collocamento entro 10 giorni, in modo da consentire la sostituzione con altro lavoratore disabile
Agevolazioni per le assunzioni
La legge 68/1999 prevede l’istituzione di un Fondo presso il Ministero del lavoro e Previdenza sociale per il diritto al lavoro dei disabili. Le risorse del Fondo sono destinate per:
- la fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assistenziali che può essere totale o parziale a seconda della riduzione della capacità lavorativa del disabile;
- il rimborso delle spese relative all’adeguamento del posto di lavoro per il disabile stesso.
Presso le Regioni è istituito il fondo per l’occupazione dei disabili finalizzato ai programmi regionali.
Alle agevolazioni finanziarie possono accedere i datori di lavoro privati, le cooperative sociali, i consorzi ed i soggetti che stipulano convenzioni con gli uffici competenti per l’avviamento al lavoro dei disabili che presentino difficoltà di inserimento nel lavoro ordinario. Nelle convenzioni saranno previsti i programmi di assunzione, la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini di formazione o di orientamento e così via.
Con la convenzione, gli uffici competenti possono concedere agevolazioni contributive alle imprese con la conseguente riduzione dei costi.
Esiste la possibilità che i disabili siano inseriti temporaneamente presso Cooperative sociali, alle quali i datori di lavoro devono affidare commesse di lavoro.
Sanzioni
I datori di lavoro obbligati all’assunzione di disabili, che non osservano le disposizioni di legge incorrono in sanzioni amministrative che andranno ad alimentare il Fondo Regionale.
Note:
E’ uscito un regolamento applicativo della presente Legge.
Le Regioni potrebbero legiferare in merito per completare l’iter